Con messaggio n. 14951 del 7 giugno 2010, la Direzione Generale dell’INPS ha evidenziato che, a norma dell’art. 19, comma 10, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Nei casi di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, il lavoratore deve rendere una sola dichiarazione di immediata disponibilità in occasione della prima domanda di intervento e la stessa ha validità temporale sino alla eventuale cinquantaduesima settimana di richiesta