In caso di fusione per incorporazione tra società è confermato che la società incorporante subentra nella titolarità dei crediti da bonus risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata e può utilizzarli in compensazione, inserendo nell’F24 il CF di quest’ultima nella sezione “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, insieme al codice identificativo 62 “soggetto diverso dal fruitore del credito”