L’INPS e l’INAIL comunicano, nelle parti di rispettiva competenza, che, a decorrere dal 10/9/2014, l’interesse dovuto per le rateazioni e dilazioni di pagamento di contributi e premi è pari al 6,05% in ragione d’anno e il tasso da considerare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili viene fissato nella misura del 5,55% in ragione d’anno