Per ciascuna delle tre festività cadenti rispettivamente nei giorni 8, 25 e 26 dicembre, agli operai spetta il consueto trattamento economico; per gli impiegati per la giornata del 26 dicembre, cadente di domenica, spetta il trattamento economico pari a 1/25 dello stipendio lordo mensile, decurtato dell’indennità di trasporto, in aggiunta alla normale retribuzione, mentre nulla compete per le altre due