Le Direzioni Generali dell’INAIL e dell’INPS, rispettivamente, con nota del 27 settembre 2010 e circolare n. 128 del 1° ottobre 2010, hanno segnalato che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 5,7567% in ragione d’anno