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Sindacale e Previdenziale

Decreto Legge " Agosto" - Prime indicazioni

Si segnalano alcune norme di interesse per le imprese e di immediata applicazione in materia di lavoro alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 14 agosto 2020 n. 104 cd. "Decreto Agosto".

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n.104 preannunciato nei giorni scorsi come "Decreto Agosto" qui in allegato.
Facendo riserva di ulteriori indicazioni di maggior dettaglio si evidenziano sin d'ora qui di seguito alcune norme di immediata portata per le imprese per ciò che concerne i rapporti di lavoro in corso.
 
Proroga sospensione licenziamenti (art.14)
Permane la sospensione della facoltà di licenziare il personale in esubero. Le imprese per procedere ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale o a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo devono aver prima esaurito la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria a motivo Covid-19 (o aver atteso il decorso del termine per il quale in alternativa hanno eventualmente fatto richiesta di riduzione della contribuzione a norma dell'art. 3 dello stesso Decreto).
Fanno eccezione a tale sospensione i licenziamenti per cessazione dell'attività di tutta l'impresa conseguente a messa in liquidazione.
La sospensione inoltre non si applica nel caso di licenziamento seguito da riassunzione in occasione di procedure di cambio di appalto in applicazione di norme di legge o di Contratti Collettivi Nazionali o di clausole di contratto di appalto o ancora in applicazione di accordi sindacali aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che stabiliscano incentivazioni alle uscite ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori che manifestino adesione a tali accordi di incentivazione.
 
Proroga CIGO con causale Covid-19 
L'art. 1 del D.L. 104 prevede la possibilità per le imprese di utilizzare ancora nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale Covid-19 per un massimo di 18 settimane.
Le prime 9 come già in precedenza senza aggravio di contributo addizionale e le seconde invece senza aggravio a condizione che l'impresa abbia subito nel primo semestre 2020 una riduzione di fatturato rispetto al primo semestre 2019 pari o superiore al 20%.
Altrimenti se l'impresa ha registrato una riduzione di fatturato più contenuta dovrà corrispondere un contributo del 9% sull'ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate e per le quali richiede l'intervento della CIGO.
Importo che sale al 18% se l'impresa non ha registrato riduzione di fatturato.
La domanda  di CIGO Covid-19 prevista dal DL 104  in esame va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello nel quale la CIGO ha avuto inizio.
Per le sospensioni o riduzioni di orario riferite al mese di luglio e non coperte da precedente domanda di CIGO tale termine slitta al 30 settembre prossimo.
Da notare che i periodi di CIGO Covid-19 a decorrere dal 13 luglio scorso già autorizzati dall'INPS vanno comunque a ridurre le prime 9 settimane per le quali il DL 104 non richiede il pagamento del contributo addizionale ed il numero massimo di 18 settimane ulteriormente fruibili a norma del DL 104.
Resta la possibilità di richiedere il pagamento diretto della CIGO Covid-19 da parte dell'INPS alla quale vanno tempestivamente inoltrate le informazioni necessarie.
 
Rapporti di lavoro a termine
L'art. 8 del D.L. 104 prevede la possibilità di prorogare o rinnovare per una sola volta e per un massimo di 12 mesi i contratti a termine in corso purché entro il limite massimo di 24 mesi di durata complessiva.
La proroga o il rinnovo sono "acausali": non necessitano di motivazione.
Da notare che viene invece abrogata la norma  dell'art. 93 comma 1bis del D.L. 34 convertito nella Legge n.77/2020 che aveva disposto la proroga automatica dei rapporti a termine per il pari periodo di sospensione del lavoro per CIGO Covid-19.
L'abrogazione ha effetto dal 14 agosto u.s., data di pubblicazione del D.L. 104 in Gazzetta Ufficiale. Dal 14 agosto quindi viene meno l'obbligo per le imprese di mantenere in forza il personale il cui contratto a termine sarebbe stato prorogato per legge in virtù di tale disposizione ora abrogata. 
 
Come di consueto il nostro Servizio Sindacale resta a disposizione per chiarimenti ed ulteriori informazioni.