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Covid-19 - Messaggio Direzione Regionale INAIL del Piemonte del 1 luglio 2020

Messaggio che è pervenuto dalla Direzione Regionale INAIL che invita le imprese a diffidare di offerte promozionali di servizi che a propria giustificazione paventano aumenti del premio INAIL o responsabilità del datore di lavoro in caso di infezione da Covid-19

Segnaliamo il messaggio che è pervenuto dalla Direzione Regionale INAIL che invita le imprese a diffidare di offerte promozionali di servizi che a propria giustificazione paventano aumenti del premio INAIL o responsabilità del datore di lavoro in caso di infezione da Covid-19.

Nell’occasione il messaggio della Direzione Regionale richiama il precedente comunicato stampa dell’INAIL e ribadisce che l’applicazione del Protocollo Nazionale del 24 aprile scorso costituisce adempimento dell’obbligo  che l’art. 2087 Cod. Civ. pone a carico del datore di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei propri collaboratori secondo quanto espressamente stabilito dall’art.29 bis L. 40/2020 (si veda in proposito la nostra Circ. n. 218/2020)

Qui di seguito il messaggio:

Spettabili Associazioni,

giungono da più parti a questa Direzione regionale Inail segnalazioni di società che, con l’intento di proporre i propri servizi o prodotti (test sierologici, tamponi ecc.), contattano imprese piemontesi utilizzando messaggi promozionali inesatti o fuorvianti, in particolare, a proposito di presunti aumenti del premio Inail e della responsabilità del datore di lavoro in caso di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro dai propri dipendenti.

Fermo restando che la valutazione sulle modalità e sull’opportunità di svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria preventiva da parte delle imprese rientra nell’ambito delle politiche aziendali dirette alla tutela del personale, tuttavia è necessario chiarire e ribadire che gli oneri infortunistici da coronavirus non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, sono a tariffa immutata e non comportano pertanto maggiori oneri per le imprese.

Per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio per Covid-19, l’art. 29 bis legge 5 giugno 2020 n. 40 (conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) dispone che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono l'obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 c.c. mediante l'applicazione, l'adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020. La norma precisa che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sull’argomento l’Istituto, al fine di diffondere una corretta informazione in proposito, ha diramato già in data 15 maggio 2020 l’allegato comunicato stampa.

Si chiede, pertanto, la Vostra collaborazione per divulgare quanto più possibile, anche tramite la pubblicazione sui Vostri siti internet, il contenuto del comunicato.

Distinti saluti

Il Direttore regionale Inail Piemonte

Giovanni Asaro