Con messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito precisazioni in merito all’art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi del quale i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, con applicazione, per il corrispondente periodo (non superiore a dodici mesi), delle previste agevolazioni contributive