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Edilizia e Territorio

Regione Piemonte - Approvazione dei criteri e del bando per l’erogazione del contributo a fondo perduto a copertura del costo di costruzione

La Regione Piemonte ha emanato i criteri e il bando per l’erogazione del contributo a copertura del costo di costruzione di cui all’art. 18 della LR 13/2020 “Riparti Piemonte”

La Legge Regionale 13/2020 “Riparti Piemonte” ha previsto all’art. 18 lo stanziamento di 26.000.000,00 € destinati ai Comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese, a copertura del contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione (art. 16 del DPR 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia), fino a un massimo di euro 50.000,00; lo stanziamento non può superare oltre il 50% per la nuova edificazione e raggiunge il 100% negli interventi sul patrimonio edilizio esistente (vedi circolare n. 202 del 10/06/2020).

Con la Delibera di Giunta Reginale n. 1-1602 del 30 giugno 2020 e la Determina Dirigenziale n. 317 dell’8 luglio 2020, sono stati approvati i criteri e il bando per l’assegnazione dei predetti 26 milioni di euro.

Le richieste di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 15:00 del 08 luglio 2020 fino alle ore 24:00 del 30 novembre 2020 dai professionisti abilitati debitamente delegati.

Al raggiungimento di un ammontare di richieste di contributo che comporti l’esaurimento della dotazione disponibile lo sportello verrà chiuso. La piattaforma provvederà a notificare la superata disponibilità all’utente.

Il professionista delegato inoltra richiesta di contributo esclusivamente inserendo i dati sul sistema appositamente predisposto, al quale si accede dal sito www.mude.piemonte.it.

Per quanto concerne i criteri e i requisiti di erogazione, si segnala quanto segue.

  • Tipologia di interventi ammessi

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ammessi a contributo regionale nella misura del 100% nel limite dei 50.000,00 euro, si intendono quelli di cui all’art. 3 del DPR 380/2001 e dell’art.13, comma 2 della LR 56/1977, come di seguito specificato:

  • manutenzione straordinaria
  • ristrutturazione edilizia
  • restauro e risanamento conservativo
  • sostituzione edilizia

Rientrano, inoltre, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente tutti gli interventi di cui alla L 106/2011 e alla LR 16/2018.

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi al contributo regionale nella misura del 50% nel limite dei 50.000,00 euro.

Per la copertura regionale della quota del contributo del costo di costruzione dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

  • Requisiti per l’ammissione al contributo

Possono beneficiare del contributo regionale le istanze edilizie (CILA, SCIA, PdC), presentate ai Comuni della Regione Piemonte nel periodo compreso tra il 29 maggio 2020 ed il 30 novembre 2020.

Le richieste dovranno essere presentate su apposita piattaforma informatica entro le ore 24 del 30 novembre 2020. Può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza edilizia.

Le imprese devono dichiarare, al momento della domanda di contributo, di non essere in contrasto con quanto indicato al comma 3 dell’art. 18 della LR 13/2020 e, pertanto, con le disposizioni contenute nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione come disciplinata dal Capo II del Decreto Rilancio e dalla decisione SA.57021.

  • Criteri per l’ammissione al contributo

Le domande di contributo dovranno essere presentate, entro il termine del 30 novembre 2020, da professionisti abilitati per la presentazione di istanze edilizie a nome e per conto di privati e imprese sulla piattaforma informatizzata e saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Sono esclusi dalla presente misura:

  • i contributi sul costo di costruzione derivanti da sanzioni o in esito a procedimenti di sanatoria;
  • i contributi di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
  • Descrizione del procedimento

Il privato/impresa al momento del deposito dell’istanza edilizia al Comune o, comunque, prima della presentazione della domanda di contributo, deve obbligatoriamente informare il Comune di avvalersi dell’agevolazione prevista dal comma 2 dell’art.18 della LR 13/2020 affinché quest’ultimo sia a conoscenza della procedura in atto e possa concluderla.

Il professionista incaricato e debitamente delegato, inoltra richiesta di contributo esclusivamente compilando l’apposito modello su piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Regione Piemonte e allega i seguenti documenti:

  • copia dell’istanza edilizia presentata al Comune
  • delega, a firma del titolare dell’istanza edilizia, a favore del professionista per il caricamento della richiesta di contributo sulla piattaforma informatica
  • la dichiarazione sugli aiuti di Stato, nel caso di istanza a nome e per conto di imprese
  • la dichiarazione, a firma del professionista, con il calcolo del contributo sul costo di costruzione;

Il Comune sede dell’intervento a conclusione dell’istruttoria/procedimento con esito positivo della SCIA e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della CILA, esclusivamente tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore, richiama l’istanza, inserisce il costo di costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell’istanza edilizia di cui sopra.

La Regione Piemonte o altro soggetto appositamente incaricato, ad esito positivo dell’istruttoria, erogherà al Comune l’importo del contributo del costo di costruzione dovuto in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla conferma.

Il termine perentorio per la conferma dell’importo del costo di costruzione da parte del Comune è fissato in 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza e comunque non oltre il 31/1272022; le conferme effettuate oltre tale termine non saranno più accettate e la richiesta di contributo sarà automaticamente respinta.

I Comuni, inoltre, devono trasmettere alla Regione Piemonte non oltre 30 giorni dal termine dei lavori oggetto dell’istanza edilizia, l’importo del costo costruzione a consuntivo delle opere effettivamente realizzate. In caso di importo a consuntivo inferiore a quello erogato, il Comune dovrà restituire la differenza alla Regione entro i successivi sessanta giorni dall’avvenuta verifica del calcolo del costo di

costruzione.

  • Controlli

Sarà effettuato un controllo “a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e in caso di esito negativo sarà disposta la revoca del contributo stesso.

Tutte le dichiarazioni relative agli aiuti di stato saranno oggetto di controllo regionale.

Se a seguito di verifica presso il Registro Nazionale degli Aiuti risulterà che l’impresa ha superato l’importo massimo di cui alla Comunicazione C (2020) 1863 final, la Regione o altro soggetto incaricato, revocherà il contributo, provvederà al recupero dello stesso nonché all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

In allegato sono consultabili la Delibera di Giunta Reginale n. 1-1602 del 30 giugno 2020 (relativa ai criteri e ai requisiti di assegnazione) e la Determina Dirigenziale 317 dell’8 luglio 2020 (relativa al bando a sportello per l’erogazione del contributo).

Sul sito della Regione Piemonte al seguente link sono consultabili tutte le informazioni e i documenti relativi.

Gli Uffici (ing. Irene Rocca, 011-81377221, cell 3394686925) rimangono, come di consueto, a disposizione per eventuali chiarimenti in merito

IR/amd