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Sindacale e Previdenziale

Proroga della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva

Indicazioni operative INPS, INAIL e CNCE

Nei due messaggi INPS e CNCE  e nella nota INAIL allegati gli enti rilevano che, alla luce della modifica apportata dall’art.81 c.1 del DL n° 34 del 2020 (Rilancio Italia),  la proroga della validità dei DURC in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020 - come disposta dal DL 18/2020 convertito nella Legge 27 del 2020 - resta limitata al 15 giugno prossimo.

Attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio Durc on line, oltre ai Durc in corso di validità, restano disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute successivamente, a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016. 

In proposito INPS ed INAIL sottolineano  che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabiliti dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 30 gennaio 2015, “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

CNCE, a propria volta, rileva che le Casse Edili dovranno tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi come disciplinata dall’Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).

Gli uffici del Collegio, come di consueto, restano a disposizione per eventuali informazioni.

EC/amf