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DPCM 10 aprile 2020 - Proroga della sospensione delle attività produttive al 3 maggio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 10 aprile 2020, che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.

Il Governo ha adottato un nuovo DPCM 10 aprile 2020, che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.

Nel merito, il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020;
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire - sulla base della comunicazione - senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario - per le attività che hanno già provveduto - reiterare la comunicazione al Prefetto;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il nuovo DPCM affronta anche alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane; ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Si rammenta inoltre che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:

  • la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
  • ai fini dell’individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
    Il nuovo DPCM conferma poi:
    a) per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali;
    b) la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
    c) il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla lista dei Codici ATECO, il nuovo DPCM non apporta modifiche sostanziali al precedente DM inserendo, per quel che riguarda il settore industriale, soltanto alcuni Codici del settore del legno (16), della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1) e quelli relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1) e alla fabbricazione di computer (26.2).

Per quanto concerne lo specifico settore dell’edilizia, risulta confermato il riferimento ai soli Codici Ateco già previsti nei precedenti provvedimenti, ed in particolare ai Codici 42 - Ingegneria Civile e 43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione; ovviamente viene confermata l’essenzialità dell’attività delle associazioni di categoria quale la nostra, con la conferma del Codice 94 – Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala, tra le altre, la riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati, anche se sul punto si attendono indicazioni dalla Regione Piemonte, che sembrerebbe non voler aderire a dette ultime indicazioni.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti specifici per il ns. Settore, non appena disponibili, gli Uffici del Collegio rimangono a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.