Previdenza complementare - Adesione automatica dal 1° luglio 2026 - Prima bozza di dichiarazione del lavoratore elaborata dal Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro pubblica una bozza per la dichiarazione dei lavoratori sull'adesione automatica alla previdenza complementare
Si segnala che il 30 giugno 2026, nel Portale sulla Previdenza complementare, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota con la quale ha ricordato che dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato (v., da ultimo, Circolare n. 194 del 30/6/26). Nota alla quale il Ministero ha accluso una bozza (draft) di dichiarazione da far sottoscrivere al lavoratore neoassunto.
Le nuove regole riguardano la destinazione del TFR maturando al momento dell'assunzione e distinguono tra lavoratori alla prima assunzione e lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente. In entrambi i casi le Imprese sono tenute a informare preventivamente i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026. Per la guida rapida del PREVEDI vedi link.
La nota in esame ricorda che il lavoratore alla prima assunzione ha 60 giorni per scegliere se:
- aderire a una forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro;
In assenza di una scelta, si applica il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda che per l'edilizia è il PREVEDI. Si rinvia alle istruzioni allegate, pubblicate dal PREVEDI in materia.
Il lavoratore non di prima assunzione che ha aderito in passato a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, ha sempre 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo pensione destinare il TFR maturando. In questo caso non è possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda, salvo il caso in cui la posizione nel fondo pregresso sia stata integralmente riscattata. Si ricorda peraltro che, in quest'ultima ipotesi, come nell'evenienza in cui il lavoratore non abbia mai - nei precedenti rapporti di lavoro subordinato privato - aderito con il TFR ad una forma di previdenza complementare, non si applica l'adesione automatica e il TFR viene mantenuto in azienda ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile o, ricorrendone le condizioni, viene versato al Fondo di Tesoreria presso l'INPS, fino a quando il lavoratore non scelga di aderire in modo esplicito alla previdenza complementare.
Per effettuare la scelta è necessario utilizzare la forma scritta. In attesa del modello ufficiale che sarà adottato con decreto interministeriale, è possibile usare la bozza pubblicata nel Portale sulla previdenza complementare, che si allega alla presente nota. Per ulteriori indicazioni, il Ministero rinvia alla pagina delle FAQ e alle direttive COVIP.
La bozza allegata dal Ministero del lavoro può essere utilizzata dalle imprese associate seguendo le istruzioni sintetiche di compilazione allegate alla presente Circolare.
Per comodità di consultazione si trasmette di seguito il link della videoconferenza sulla compilazione della dichiarazione del lavoratore:
Il Servizio Sindacale e Previdenziale (Tel. 011/81377221-222-234, email: sindacale@cce.to.it) rimane a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.
CN/AMD