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Sindacale e Previdenziale

Coronavirus - DPCM 10 aprile 2020: Circolare del Ministero dell’Interno 14/04/20

Il Ministero dell’Interno con la Circolare 14/04/20 fornisce precisazioni, in particolare, sulle attività produttive che secondo il nuovo DPCM possono essere esercite previa comunicazione al Prefetto competente. Le comunicazioni già inoltrate non devono essere rinnovate

Si riporta, in allegato, la Circolare del 14 aprile 2020 con la quale il Ministero dell’Interno ha fornito alcune precisazioni circa il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 3 maggio 2020 (v. News dell'11/04/20)

 

Per quanto concerne, in particolare, l’art. 2 del predetto provvedimento, la circolare entra nel merito delle lavorazioni che possono continuare ad essere esercite previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è allocata l’attività produttiva e precisamente:

  1. quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione (fattispecie introdotta ex novo) nonché dei servizi di pubblica utilità/essenziali (art. 2, comma 3);
  2. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 2, comma 6);
  3. le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza ed il soccorso pubblico nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 2, comma 7);
  4. nell’ambito delle attività produttive sospese, gli accessi ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, di manutenzione, di gestione dei pagamenti o di pulizia e sanificazione nonché per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino o la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Viene precisato, a tale riguardo, che le comunicazioni già pervenute alle competenti Prefetture sotto la vigenza della precedente regolamentazione, segnatamente nell’ambito delle casistiche di cui ai citati commi 3 e 6, non devono essere rinnovate.

 

Relativamente alle attività di cui al comma 7, per l’esercizio delle quali fino al 13 aprile 2020 era richiesta non una semplice comunicazione, ma la preventiva autorizzazione prefettizia, viene inoltre raccomandato alle Prefetture di accelerare le procedure istruttorie afferenti le richieste di autorizzazione già presentate e non ancora definite o decise negativamente. Tale raccomandazione parte dal presupposto che le imprese rientranti in questa fattispecie possono oggi beneficiare di un immediato avvio dell’attività ed è quindi finalizzata a far sì che sia verificato nel più breve tempo possibile e con il contributo di conoscenza delle competenti articolazioni delle Amministrazioni regionali, se le “vecchie” richieste di autorizzazione possano considerarsi come comunicazioni legittimamente presentate ai sensi delle nuove disposizioni.

 

La circolare evidenzia, in ogni caso, la possibilità per il Prefetto competente di:

  • adottare un provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione interessata, qualora le risultanze istruttorie facciano emergere l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio delle attività soggette all’obbligo di comunicazione (possibilità espressamente prevista nelle casistiche di cui ai richiamati commi 3, 6 7);
  • demandare alla Guardia di Finanza lo svolgimento di specifici controlli e riscontri, anche mediante accertamenti in loco, circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite;
  • avvalersi della collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.