La possibilità di fruire della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, è subordinata alla condizione di legge (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020) che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”