Le imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, agevolati con il “bonus del 65%”, non sono obbligate ad acquisire la detrazione spettante ai condomini “incapienti”, a parziale scomputo del pagamento loro dovuto per i lavori realizzati – Riconosciuta, inoltre, la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, su edifici posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari anche se concessi in locazione, purché adibiti ad edilizia residenziale pubblica