Art. 2, commi 31-35, della Legge n. 92/2012 – Contribuzione dovuta nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, verificatisi dal 1° gennaio 2013 – Precisazioni dell’INPS
Con messaggio n. 10358 del 27.6. 2013, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla nuova contribuzione dovuta dai datori di lavoro nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013