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Sindacale e Previdenziale

Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 2010/124566 del 7 settembre 2010 - Istruzioni dell'INAIL e dell'INPS

Le Direzioni Generali dell’INAIL e dell’INPS, rispettivamente, con nota del 27 settembre 2010 e circolare n. 128 del 1° ottobre 2010, hanno segnalato che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 5,7567% in ragione d’anno 

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