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Lavori Pubblici e Qualificazione

Problematiche connesse all’attestazione SOA

Si ricorda alle imprese associate che, il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 4 marzo u.s., ha ritenuto necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ciò in considerazione delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si ricorda alle imprese associate che, il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 4 marzo u.s., ha ritenuto necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ciò in considerazione delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare, l’Autorità consente, per i suddetti contratti, la sospensione dell’istruttoria da parte della SOA, che può estendersi fino ad un massimo di 150 gg (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, comma 3, del DPR n. 207/2010 (si tratta, in sostanza, di 60 giorni in più concessi per concludere l’istruttoria della pratica di attestazione).

Al fine di usufruire di detta sospensione, l’impresa attestanda deve farne richiesta motivata alla SOA e deve rientrare tra quelle che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  • sede legale e operative nelle regioni individuate dal citato DPCM del 25 febbraio 2020 (Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria);
  • abbiano esibito alla SOA dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni (si pensi, ad es., nella comprova dei lavori privati, ai titoli abilitativi che devono esser riscontrati dagli uffici del Comune).

Il provvedimento dell’ANAC non fa quindi riferimento a tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, ad avviso dell’ANCE, considerato che il provvedimento è del 4 marzo, e i successivi DPCM del 8, 9 e 11 marzo 2020 fanno sempre riferimento al decreto citato dall’Autorità (trattasi infatti di “ulteriori” misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica), la proroga dei termini dovrebbe ritenersi estesa a tutto il territorio nazionale.

Quanto alla data del 31 marzo previsto dal Comunicato, va considerato che il provvedimento dell’ANAC è stato preso prima degli ultimi DPCM.

Sotto tale aspetto, si auspica comunque un ulteriore comunicato dell’Autorità che fughi ogni incertezza e adegui la sospensione dei termini di attestazione all’evolversi dei provvedimenti emanati dal Governo.

Riguardo le motivazioni prospettate dall’impresa, ad avviso dell’ANCE, l’impresa dovrà fare riferimento alle difficoltà connesse alla comprova delle certificazioni, documentazione e dichiarazioni prodotte alla SOA che ormai interessano tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le SOA, a queste ultime è richiesto di:

  • “valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari”;
  • trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.

In ragione di quanto sopra, si invitano pertanto tutte le imprese interessate a fare la suddetta domanda di proroga della procedura di attestazione.

Deve, infine, precisarsi che con il suddetto comunicato NON sono prorogate le scadenze delle attestazioni, ma termini assegnati alla SOA per eseguire la procedura di rinnovo dell’attestato, per la quale vige l’ordinario termine quinquennale con scadenza intermedia dopo tre anni.

Pertanto, se nel periodo suddetto l’attestato scade, questo non può essere comunque utilizzato se non negli stretti limiti del principio di “ultravigenza dell’attestazione SOA”

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (da ultimo, ben sintetizzata, nella sentenza del TAR Napoli, Sez. I, 12 agosto, 2019, n. 4340), l’applicazione del principio di ultravigenza dell’attestato scaduto è comunque condizionato alla stipula di uno specifico contratto di rinnovo con la SOA.

Tale contratto per il rinnovo dell’attestazione deve:

  1. essere stato stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, in modo da garantire la continuità nel possesso del requisito (in caso di verifica triennale dell’attestazione il contratto deve essere sottoscritto almeno prima della scadenza stessa);
  2. portare al rilascio della nuova attestazione prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto (in caso di verifica triennale tale condizione non opera).

In mancanza di tali condizioni, l’impresa sarà comunque esclusa per carenza del requisito di idonea attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091).

Pertanto, a titolo esemplificativo, un’impresa che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestato un contratto di rinnovo attestazione in scadenza il 31 marzo 2020, potrà utilizzare l’attestato (anche se scaduto) per la partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempreché la SOA non abbia nel frattempo concluso l’istruttoria e rilasciato un nuovo attestato.

Per un approfondimento sulla ultravigenza dell’attestato, si veda anche la news ANCE n. 34175 del 29 ottobre 2018.

I nostri uffici (te. 011/813.77.77) sono a disposizione per qualsivoglia informazione in merito.