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Organizzazione

Misure di contenimento del contagio da CORONAVIRUS "COVID-19"

Prime indicazioni per le imprese associate

A seguito dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e dei provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo sino ad oggi 9 marzo, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus, nelle more di ulteriori indirizzi da parte della Regione Piemonte e/o delle competenti Autorità nazionali, tenendo conto delle disposizioni già emanate.

Si precisa che le indicazioni fornite sono di carattere trasversale e quindi sono da adattare in funzione di caratteristiche ed esigenze specifiche delle singole imprese.

Il criterio del DPCM 8 marzo 2020 non appare rivolto al blocco delle attività produttive, lavorative né della circolazione delle merci nelle zone interessate, ma a ridurre al minimo i “rischi indebiti” di contagio derivanti dalla socialità non strettamente indispensabile.

Misure di carattere organizzativo

Si tratta di misure a carattere generale, finalizzate a limitare, per quanto possibile, i contatti fisici tra i lavoratori e con le persone esterne all’azienda (ferme ovviamente restando ulteriori soluzioni che ciascuna impresa ritenesse di adottare per propria specificità):

  • favorire, ove possibile farlo, il lavoro agile (c.d. smart working);
  • evitare situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es.: seminari, riunioni, uffici, baraccamenti di cantiere, ecc. ), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza, se possibile;
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto (video/audio conferenza) ovvero, se non fosse possibile, tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali in rapporto al numero di partecipanti, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ed assicurando un adeguato ricambio d’aria nei locali;
  • rafforzare il filtro di ingresso in impresa/cantiere per l’accesso o il passaggio di personale non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc.;
  • regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il criterio della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • evitare trasferte se non assolutamente necessarie e, in caso di trasferte all’estero ritenute necessarie ed indifferibili, consultare preventivamente il sito istituzionale dell’Unità di crisi della Farnesina (www.viaggiaresicuri.it);
  • in caso di spostamenti in entrata ed in uscita dalle zone interessate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, l’art. 1 ammette tali spostamenti se motivati da “comprovate esigenze lavorative”. Per attestare l’esistenza di tali requisiti, oltre al tragitto casa-lavoro e viceversa, che appare consentito, in attesa di indicazioni da parte delle Autorità, si consiglia di fornire apposita documentazione aziendale ai lavoratori interessati (o almeno una e-mail inviata loro preventivamente) che indichi in modo circostanziato le esigenze lavorative che giustificano lo spostamento.

Questo potrà essere utile (insieme al tesserino aziendale o altra idonea documentazione) anche ai fini dei controlli sia nel tragitto casa-lavoro, che per le altre esigenze.

Si segnala altresì che, in base all’Ordinanza del Ministero dell’Interno del 8/3/2020, all’atto dei controlli di Pubblica Sicurezza, è possibile autocertificare le “comprovate esigenze lavorative” direttamente sul modello fornito dagli Organi preposti ai controllo.

Ad ogni buon conto riportiamo di seguito la comunicazione da inviare ai lavoratori cui viene chiesto di recarsi al lavoro in “zona di contenimento”:

 

“Oggetto: Richiesta di prestazione di lavoro ai sensi dell’art .1 comma 1 lett. a) DPCM 8/3/2020

La presente per comunicarLe che siamo a richiedere la Sua prestazione lavorativa presso la sede/cantiere di ................. a far data dal 9 marzo 2020, salvo successiva comunicazione. La invitiamo a tenere con sé, in caso di eventuali controlli, idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro in corso (badge, tessera aziendale, ultima busta paga). Certi di una Sua risposta con senso di responsabilità, porgiamo cordiali saluti”.

 

Misure di carattere igienico-sanitario

Il Datore di Lavoro deve disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, quali:

  • sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di uno scrupoloso rispetto delle norme igieniche di base prescritte a livello nazionale e sull’iter da seguire in caso di manifestazione di sintomi o di provenienza da zone a rischio epidemiologico individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
  • mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi.

La sensibilizzazione dei lavoratori sugli aspetti sopra evidenziati può essere realizzata mediante distribuzione dell’ordine di servizio di cui all’Allegato 1, riportato in coda al presente documento.

Si sottolinea, a tale riguardo, che nell’ambito delle citate raccomandazioni igieniche di base l’uso delle mascherine viene consigliato nei soli casi di sospetta patologia o di assistenza a persone con patologia in atto e che non è previsto alcun obbligo di accertare lo stato febbrile dei lavoratori prima del loro quotidiano ingresso in impresa, fatte salve eventuali diverse indicazioni del medico competente.

Gestione di alcuni possibili scenari

Evidenziamo di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute al momento appropriate per una loro corretta gestione:

A. Lavoratore che non si presenta al lavoro, o che prima/durante il lavoro manifesti sintomi simil-influenzali (febbre, tosse e/o dispnea).

In questa ipotesi è opportuno che l’impresa, preso atto dell’assenza dal lavoro del proprio dipendente, o del manifestarsi dei sintomi prima dell’inizio o durante la prestazione lavorativa, solleciti il lavoratore a seguire l’iter consigliato dal Ministero della Salute. Cioè a restare a casa o recarvisi, prendendo contatto telefonico con il medico di famiglia o la Guardia medica ovvero, in caso di necessità o di sintomatologia acuta (febbre superiore a 37,5° associata a difficoltà respiratorie), direttamente con il 112/118, evitando di recarsi fisicamente presso i Pronto Soccorso ospedalieri.

È opportuno che l’impresa riceva dal lavoratore una puntuale e sollecita informazione di ritorno circa gli esiti della segnalazione effettuata, specie per quanto concerne le misure di profilassi eventualmente prescritte dalle strutture sanitarie competenti in caso di accertata positività alla COVID-19.

Riteniamo che i periodi di assenza dal lavoro conseguenti agli accertamenti disposti nei confronti del lavoratore ed alle connesse misure di profilassi, possano essere gestiti come ordinari periodi di malattia, ove attestati da idonea certificazione.

Le informazioni acquisite dall’impresa durante la fase di profilassi ed il rientro del lavoratore in azienda al termine della stessa deve essere gestito in stretta collaborazione con il Medico competente e con l’RSPP.

Evidenziamo anche l’opportunità per l’azienda di predisporre in via cautelativa un elenco con i nominativi dei lavoratori che, nei 14 giorni precedenti, siano stati in “contatto stretto” con il dipendente assente dal lavoro per sintomatologia simil-influenzale, avendo condiviso con lui lo stesso ambito lavorativo. E questo perché:

  • in caso di accertata positività di un lavoratore alla COVID-19, di norma le Autorità sanitarie chiedono all’azienda di provenienza i nominativi dei colleghi che rientrino nella condizione di “contatto stretto”, per le valutazioni e prescrizioni del caso;
  • a sua volta, l’azienda che venga a conoscenza della positività di un suo dipendente alla COVID-19, possa individuare con precisione la cerchia dei “contatti stretti”, anche se asintomatici, per adottare nei loro confronti le opportune misure di prevenzione.

B. Lavoratore asintomatico che è stato in “contatto stretto” con un caso di COVID-19 o ha soggiornato in zone a rischio epidemiologico.

Nei confronti dei lavoratori che nei 14 giorni precedenti siano stati in “contatto stretto” con un collega risultato positivo alla COVID-19, avendo condiviso con lui lo stesso ambito lavorativo, ma che non presentino sintomi evidenti, è opportuno che l’impresa disponga prudenzialmente, di concerto con il medico competente e con l’RSPP, il temporaneo allontanamento dal lavoro:

  • adottando, ove possibile, misure organizzative come il ricorso al lavoro agile o facendo fruire eventuali periodi di ferie arretrate;
  • invitando gli interessati a contattare comunque il medico curante per le sue valutazioni del caso.

In alternativa, anche temporanea, all’allontanamento dal lavoro, possono essere valutate, ove possibili e sempre di concerto con il Medico Competente e l’RSPP, modalità organizzative che prevedano l’adozione di idonei dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine) ed il rispetto di una distanza di sicurezza dagli altri lavoratori, quando non l’effettuazione della prestazione lavorativa in condizioni di sostanziale isolamento.

Oltre alla situazione sopra descritta, si può presentare quella dei lavoratori che nei 14 giorni precedenti:

  • siano stati in “contatto stretto” con persone estranee all’azienda (ad esempio, per condivisione dello stesso ambito familiare), risultate positive alla COVID-19;
  • abbiano soggiornato in una delle zone a rischio epidemiologico individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (v. la sezione “Rapporti internazionali” del sito www.salute.gov.it.

Nel primo caso, qualora l’azienda venga direttamente o indirettamente a conoscenza del fatto che un proprio lavoratore è stato in “contatto stretto” con persone terze rispetto alla cerchia aziendale, è consigliabile l’adozione delle misure preventive già suggerite con riferimento all’ipotesi precedente.

Nel caso, invece, in cui si venga direttamente o indirettamente a conoscenza del soggiorno di un proprio lavoratore in una zona a rischio epidemiologico, deve esserne disposto l’allontanamento dal lavoro, con invito a prendere contatto con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio e con il medico curante per l’attivazione delle misure di profilassi previste dalla normativa in vigore (v., in ultimo, l’art. 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2020).

In via cautelativa, nel caso l’impresa volesse precostituirsi un set di informazioni circa gli eventuali collegamenti epidemiologici di propri lavoratori, potrebbe essere valutata la distribuzione a tutto il personale della scheda di autodichiarazione di cui all’Allegato 2, in calce al presente documento escludendo il punto 3).

Si tratta delle stessa scheda che si suggerisce di far compilare e sottoscrivere, in ogni caso, ai soggetti terzi che dovessero accedere ai locali aziendali (fattorini, corrieri, fornitori, ecc.).

Gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.