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Emergenza Coronavirus – DPCM 8 MARZO 2020 – Nuove indicazioni

E' stato approvato il nuovo DPCM 8 marzo 2020 contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo al 3 aprile 2020.

E' stato approvato il nuovo DPCM 8 marzo 2020 (pubblicato nella GU n. 59 dell’8 marzo 2020) contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo al 3 aprile 2020.

Il Decreto estende le misure di contenimento all’intera Regione Lombardia e ad ulteriori 14 Province: Alessandria, Asti, Novara, Verbano/Cusio/Ossola, Vercelli, Padova, Parma, Pesaro e Urbino, Modena, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Treviso, Venezia.

Dalla data di vigenza del presente Decreto (8 marzo 2020), cessano di produrre effetti i precedenti DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Il nuovo Provvedimento contiene, innanzi tutto, una forte raccomandazione a limitare gli spostamenti, anche per le persone al di fuori della “zona di contenimento”; infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.c), “si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.

Peraltro, per chi dovesse necessariamente recarsi per motivi lavorativi all'interno delle “zone di contenimento” si segnala che ai sensi dell'art 1 comma 1 lett.a) è necessario “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai  territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo  che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il  proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Continuano ad essere valide, per tutto il territorio nazionale, le raccomandazioni di accedere allo smart-working semplificato (art. 2, comma 1, lett.r) e di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2, comma 1, lett.s). L’articolo 3, comma 2, lett.d) prevede inoltre che “in  caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che, per motivi di sanità pubblica, è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e di fine”.
A seguito delle valutazioni operate dall’ANCE, appare lecito confermare che il DPCM non intende determinare il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, né tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le aree richiamate. Quanto sopra, ovviamente, ferma restando la massima attenzione a rispettare ed imporre il rispetto di tutte le cautele igienico-sanitarie definite dalle autorità competenti ed a tenere presente la "ratio" emergenziale del provvedimento. In attesa che vengano emanate le Linee Guida ai Prefetti da parte del Ministero dell’Interno, si porta altresì a conoscenza degli Associati il comunicato stampa diramato in data odierna dalla Prefettura di Alessandria.
Come si potrà notare, relativamente agli spostamenti per “comprovate esigenze lavorative” la Prefettura di Alessandria consiglia ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti una tessera o un documento in cui si comprovi il rapporto di lavoro. In chiusura, alla luce dei citati provvedimenti nonché dei primi chiarimenti sopraggiunti, si riepilogano i seguenti punti a favore dei datori di lavoro:

  • le attività lavorative continuano senza che siano previsti blocchi di persone o di merci, a patto che, ovviamente, nello svolgimento delle predette attività, venga garantito dal datore di lavoro il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020.
  • si raccomanda, ai datori di lavoro con cantieri e/o lavorazioni all'interno delle “zone di contenimento”, di consegnare ai dipendenti un’attestazione (busta paga, tessera identificativa o altro) che li autorizzi a muoversi per ragioni lavorative all’interno della zona “attenzionata” dal citato DPCM.

In tali situazioni è’ altresì possibile inviare ai lavoratori con cui non sia possibile attivare il lavoro agile una comunicazione del seguente tipo:

Oggetto: Richiesta di prestazione di lavoro ai sensi dell’art .1 comma 1 lett. a) DPCM 8/3/2020

La presente per comunicarLe che siamo a richiedere la Sua prestazione lavorativa presso la sede/cantiere di ................. a far data dal 9 marzo 2020, salvo successiva comunicazione. La invitiamo a tenere con sé, in caso di eventuali controlli, idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro in corso (badge, tessera aziendale, ultima busta paga). Certi di una Sua risposta con senso di responsabilità, porgiamo cordiali saluti”.

Qualora non sia possibile proseguire con l’attività lavorativa, secondo le indicazioni fornite occorrerà promuovere la fruizione di congedi o periodi feriali arretrati (es. ferie anno 2019) e, qualora ciò non sia possibile, si potrà valutare la possibilità di avanzare istanza di richiesta degli ammortizzatori sociali disponibili (tuttavia, si segnala che non sono ancora stati diramati chiarimenti al riguardo se non quelli forniti, a suo tempo, con riferimento alle c.d. “zone rosse”. Si resta pertanto in attesa di fornire ulteriori indicazioni).

Gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.