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Tecnologia ambiente e sicurezza sul lavoro

Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19

Il provvedimento comprende misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infraregionale, sanzioni e controlli

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, è pubblicato il Decreto-Legge 24 marzo 2020, n. 19, che consente l'adozione di futuri decreti, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su specifiche zone del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020, contenenti misure finalizzate al contenimento dell'epidemia in atto.

L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico, e dovrà rispondere a criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Per quanto attiene più specificamente alla materia del lavoro, si evidenzia che tra le misure adottabili rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  • l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  • il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus;
  • la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • la limitazione o la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
  • la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
  • la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
  • la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative;
  • la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
  • la limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati;
  • la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • la limitazione o la sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la istanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  • obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della Salute;
  • l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  • predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  • la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, la previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Per la durata dell'emergenza, può essere altresì imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure individuate dal decreto-legge in esame, ove assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

È previsto inoltre che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del Decreto Legge in oggetto continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro senza applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), o comunque più grave reato.