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Applicazione del DPCM 22 marzo 2020 ai cantieri edili - Nota ANCE

Una nota esplicativa dell’ANCE illustra le nuove misure del Dpcm 22 marzo che riguardano il settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti.

L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.
Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38).

Si fornisce in allegato una nota di commento, un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2)

Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.
Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. In allegato è riportato un modello di autodichiarazione (Allegato 3).
Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.
Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Si segnala altresì che siamo in attesa di ricevere un chiarimento ufficiale da parte della Regione Piemonte per capire se restano valide le indicazioni del DPCM 22 marzo 2020 oppure il Decreto Regionale con l'Ordinanza n. 34 del 21 marzo prevale in quanto impone misure più restrittive. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena ci giungeranno comunicazioni ufficiali.