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Regolamento del Gruppo Giovani

ART. 1 - ISCRITTI

Del Gruppo possono far parte i titolari o legali rappresentanti di imprese edili di età compresa tra i 18 e i 40 anni, aderenti al Collegio Costruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto e in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché ricoprano cariche ufficiali o muniti di procura generale “ad negotia”, ovvero i figli dei suddetti titolari.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio di Presidenza del Gruppo.

L'appartenenza al Gruppo cessa comunque per dimissioni, per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale, per recesso dal Collegio Costruttori Edili di Torino dell'impresa in cui si operi, o nel caso di mancato pagamento del contributo annuo di appartenenza al Gruppo.

Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l’accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che abbiano, nell’anno solare delle elezioni, età non superiore ai 38 anni compiuti, che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per l’accesso alle cariche e in regola con il versamento dei contributi associativi, il cui accertamento verrà effettuato annualmente.

 

ART. 2 - ORGANI DEL GRUPPO

Gli organi del Gruppo sono:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio di Presidenza;
  3. il Presidente;
  4. uno o più Vice Presidente.

Il testo delle lettere di convocazione degli Organi del Gruppo di cui alle lettere a) e b) deve essere preventivamente portato a conoscenza della Direzione e della Presidenza del Collegio Costruttori.

 

ART. 3 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti a ciò delegato.

Nel caso di mancanza di delega l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di età.

 

ART. 4 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

  1. deliberare in merito alla relazione annuale del Consiglio di Presidenza sull'attività del Gruppo;
  2. determinare le linee programmatiche del Gruppo;
  3. eleggere il Consiglio di Presidenza;
  4. deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.

 

ART. 5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza (art. 23, comma 3, dello Statuto).

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano istanza scritta al Presidente con un preciso ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con un minimo di 10 iscritti presenti fisicamente in seconda convocazione.

Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti, tranne che nell'ipotesi di cui all’art. 12 (scioglimento).

Ogni iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro iscritto al Gruppo mediante apposita delega scritta.

Ciascun iscritto non potrà essere portatore di più di due deleghe.

 

ART. 6 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da 5 o più membri, eletti dall'Assemblea.

In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di età.

Possono essere eletti gli iscritti al Gruppo con almeno un anno di iscrizione.

Il Consiglio dura in carica tre anni a far data dalle elezioni e cessa con l’insediamento del nuovo Consiglio. Il Consiglio si considera insediato a far data dalle elezioni.

Il membro eletto che non presenzi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio o che, comunque, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni di un anno solare viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo disponibile dei non eletti; in caso di parità dei voti, il più anziano di età avrà la preferenza.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi e può essere aperto anche a persone esterne.

Il Consiglio è convocato per iscritto, con indicazione dell'ordine del giorno e del luogo ed ora della seduta, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri.

La convocazione dovrà essere fatto con almeno 10 giorni di anticipo, salvo casi di emergenza il cui preavviso sarà ridotto ad un giorno.

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

 

ART. 7 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

  1. svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea e nel rispetto delle linee di politica associativa del Collegio. Circa le iniziative che intende esperire per il conseguimento di detti scopi informa preventivamente la Direzione e la Presidenza del Collegio medesimo e si attiene alle sue indicazioni;
  2. elegge il Presidente del Gruppo, scegliendolo al suo interno;
  3. elegge il o i Vice Presidenti, da nominarsi essi pure fra i membri del Consiglio;
  4. istituisce Commissioni per lo studio di particolari problemi;
  5. esamina le domande di adesione al Gruppo e delibera in ordine alle stesse;
  6. determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo;
  7. può nominare, nel proprio ambito, un tesoriere;
  8. individua i rappresentanti del Gruppo da segnalare ai Presidenti dei Comitati Permanenti dei Settori di specializzazione del Collegio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, ultimo comma, dello Statuto sociale.
  9. stabilisce l'importo del contributo annuo di appartenenza al Gruppo.

 

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza nella prima riunione successiva all'Assemblea.

Il Presidente:

  • rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo;
  • convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza;
  • segnala ai Presidenti dei Comitati Permanenti dei Settori di specializzazione del Collegio i rappresentanti del Gruppo che parteciperanno alle sedute dei Comitati medesimi quali invitati, ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, dello Statuto sociale.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni e non è rieleggibile. Il Presidente può essere eletto per un secondo mandato consecutivo solo nel caso in cui, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistano nuove candidature e il Gruppo abbia un numero di iscritti inferiore a 15.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente più anziano.

In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età dovrà:

  • convocare il Consiglio di Presidenza per l'elezione del nuovo Presidente;
  • svolgere l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo del Collegio Costruttori.

 

ART. 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente affianca l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo; egli viene nominato dal Consiglio di Presidenza.

 

ART. 10 - VOTAZIONI

Le votazioni verranno compiute con voto segreto quando si riferiscano all'elezione o nomina di persone; con voto palese in tutti gli altri casi.

Salvo quanto previsto per l'elezione del Consiglio di Presidenza e del Presidente, a questa norma si potrà derogare con decisione unanime dei presenti.

 

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento vengono decise dall'Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, con la maggioranza semplice dei presenti.

Le proposte di modifica devono essere specificate nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

 

ART. 12 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

Lo scioglimento del Gruppo è disposto dall'Assemblea all'uopo convocata con un preciso ordine del giorno e con deliberazione ottenuta con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Qualora anche l'Assemblea riunita in seconda convocazione non risultasse valida, potrà essere indetto un referendum fra tutti gli iscritti e la decisione sarà operante con la maggioranza  dei 3/4 delle risposte pervenute.

Le due convocazioni non possono avvenire nello stesso giorno.

 

ART. 13 - SEGRETERIA

Alla Segreteria del Gruppo provvede con personale proprio il Collegio Costruttori Edili.

Un funzionario dell’Associazione, su delega del Direttore del Collegio, è sempre presente alle Assemblee del Gruppo ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza; è altresì incaricato della tenuta dei resoconti di seduta delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza, dei quali trasmette regolarmente copia alla Direzione del Collegio e svolge le mansioni proprie della Segreteria.

 

ART. 14 - FONDO COMUNE

Il Gruppo Giovani può decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti degli iscritti al Gruppo, nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del Gruppo Giovani.

La costituzione del fondo comune è deliberata, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Presidenza.

In particolare il fondo comune può essere costituito:

  • dal contributo annuo di appartenenza al Gruppo;
  • da una contribuzione annuale concessa dal Collegio Costruttori;
  • da qualsiasi erogazione ed evoluzione proveniente da aziende sponsorizzatrici.

All’amministrazione e gestione del fondo comune provvede il Presidente o il tesoriere, qualora nominato.